Voi che governate, conoscete i diritti umani?
La Dichiarazione Universale fu approvata nel 1948. Eppure tanti
politici ne ignorano il contenuto. Leggerla ora può essere d'aiuto, per
loro e per noi.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Considerando quanto sta succedendo attualmente nel mondo, penso che sia importante conoscere questo testo, comunque la si pensi.
È il contributo che ho “provocatoriamente” deciso di dare questa settimana.
Credo che la sua lettura faccia bene a tutti, in primis ai politici che hanno in mano le sorti del globo.
E forse non l’hanno mai degnata di uno sguardo.
Considerando quanto sta succedendo attualmente nel mondo, penso che sia importante conoscere questo testo, comunque la si pensi.
È il contributo che ho “provocatoriamente” deciso di dare questa settimana.
Credo che la sua lettura faccia bene a tutti, in primis ai politici che hanno in mano le sorti del globo.
E forse non l’hanno mai degnata di uno sguardo.
- Eleanor Roosevelt mostra il testo in spagnolo della Dichiarazione.
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i
membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili,
costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace
nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani
hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza
dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano
della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal
bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti
da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a
ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e
l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato
nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità
e nel valore della persona umana, nell'uguaglianza dei diritti
dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso
sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in
cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza
universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali; Considerato
che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della
massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale
dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e
da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi
di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi
diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive
di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo
riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri,
quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi
ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.
Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i
diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di
lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto
politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una
persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità.
Articolo 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4. Nessun individuo potrà essere tenuto
in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli
schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e
hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro
qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8. Ogni individuo ha diritto ad
un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali contro atti
che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione
o dalla legge.
Articolo 9. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10. Ogni individuo ha diritto, in
posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti
ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni
accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11. 1. Ogni individuo accusato di un
reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto
tutte le garanzie necessarie per la sua difesa. 2.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od
omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse
reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale.
Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella
applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12. Nessun individuo potrà essere
sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione del suo
onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere
tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. 2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14. 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni. 2.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia
realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai
fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15. 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16. 1. Uomini e donne in età adatta hanno
il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento. 2. Il matrimonio potrà essere concluso
soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi. 3. La
famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17. 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri. 2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include
la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19. Ogni individuo ha diritto alla
libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a
frontiere.
Articolo 20. 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. 2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21. 1. Ogni individuo ha diritto di
partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia
attraverso rappresentanti liberamente scelti. 2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese. 3.
La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni,
effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o
secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22. Ogni individuo, in quanto membro
della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla
realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni
Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23. 1. Ogni individuo ha diritto al
lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti
condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione. 2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro. 3.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una
esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da
altri mezzi di protezione sociale. 4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24. Ogni individuo ha diritto al riposo
ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25. 1. Ogni individuo ha diritto ad un
tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali
necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in altro caso di perdita di
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza.
Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della stessa protezione sociale.
Articolo 26. 1. Ogni individuo ha diritto
all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto
riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare
deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito. 2.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e
delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la
tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e
religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il
mantenimento della pace. 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27. 1. Ogni individuo ha diritto di
prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere
delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici. 2. Ogni individuo ha diritto alla protezione
degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione
scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28. Ogni individuo ha diritto ad un
ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29. 1. Ogni individuo ha dei doveri verso
la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità. 2. Nell'esercizio dei
suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto
a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e
per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e
del benessere generale in una società democratica. 3.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere
esercitati in contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30. Nulla nella presente Dichiarazione
può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle
libertà in essa enunciati.
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